La risposta è SI!
Nel caso il dipendente, o il pensionato, abbia in corso un pignoramento pari ad un quinto dello stipendio, può comunque richiedere la cessione del quinto, in quanto il decreto legge che regolamenta tale operazione permette l’indebitamento sulla retribuzione fino ad un massimo del 40%, cioè il doppio quinto.
Tramite la cessione, è possibile anche valutare la chiusura, quindi l’estinzione, del pignoramento in corso.
Pertanto nella fase di liquidazione della pratica, la finanziaria, previo richiesta del conteggio estintivo del debito, al momento dell’erogazione del prestito si occuperà del saldo del pignoramento e liquiderà la rimanenza del capitale concordato al cliente.
⟹ Esempio:
Debito residuo pignoramento: 10.000 €
Erogato cessione: 15.000 €
Post estinzione da parte della finanziaria il dipendente riceverà come liquidità rimanente la somma di 5.000 €.
Qualora la liquidità garantita dalla cessione non risultasse sufficiente per permettere la chiusura del debito residuo del pignoramento, l’operazione procederà normalmente, lasciando in coesistenza le due trattenute in busta paga.
Nel momento in cui invece la trattenuta del pignoramento dovesse superare il quinto dello stipendio, e il debito residuo sia troppo alto per poter estinguere il pignoramento, l’operazione massima di cessione sarà determinata dalla differenza del doppio quinto (40% dello stipendio) meno la trattenuta del debito in corso.
⟹ Esempio:
Stipendio netto: 1.000 €
Quinto cedibile: 200 €
Pignoramento in corso: 250 €
La rata massima della cessione sarà 150€ (doppio quinto 400€ – pignoramento 250€)
Quindi prima di trarre conclusioni affrettate sul fatto che non possiate richiedere la cessione a causa del pignoramento, rivolgetevi comunque ad un consulente e provate comunque a valutare la soluzione.
Chiedere non costa nulla, la consulenza e l’ottenimento del prestito per legge deve essere sempre gratuita, e non comporta nessuna segnalazione essendo appunto una consulenza.