Queste sono le tipiche domande che i clienti fanno quando chiedono informazioni per sottoscrivere un finanziamento di cessione del quinto.
Vediamo di dare una risposta a queste domande.
In caso di licenziamento del dipendente gli scenari che si possono verificare sono due. In entrambi i casi però, a seguito di un licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a utilizzare il TFR maturato per estinguere, o in caso ridurre, il debito del lavoratore nei confronti della banca/finanziaria/istituto con la quale è stato fatto il finanziamento.
PRIMO CASO: Licenziamento per giusta causa
Se il lavoratore è stato licenziato per giusta causa, la compagnia assicurativa, in caso il TFR non sia sufficiente a coprire il debito restante, potrebbe anche rifiutarsi di rimborsare ciò che resta del debito alla società con cui si è stipulato il contratto di finanziamento, facendo continuare il pagamento alla persona, che se non in grado di pagare da solo, diventa insolvente e potrebbe essere segnalato come cattivo pagatore.
SECONDO CASO: Licenziamento senza giusta causa
Se il lavoratore viene licenziato senza giusta causa, la compagnia assicurativa si fa carico di rimborsare al istituto il residuo debito (sempre che il TFR non copra l’intera cifra), e bloccare il pagamento delle rate del lavoratore fino a quando quest’ultimo non riesca a trovare un nuovo lavoro.
Nel caso di fallimento dell’azienda, invece, il procedimento è lo stesso del licenziamento senza giusta causa, ovvero che l’assicurazione si farà carico di rimborsare l’eventuale residuo debito al istituto di finanziamento, ricominciando a far pagare le rate al lavoratore solo quando quest’ultimo trova un nuovo lavoro. In caso di fallimento il datore di lavoro verrà segnalato alla centrale rischi come cattivo pagatore, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Nel momento in cui il rapporto di lavoro viene interrotto, il datore di lavoro è obbligato ad informare la società finanziaria, ma per scrupolo per abbreviare i tempi di comunicazione vi consigliamo di avvisare personalmente la l’istituto erogante, che vi spiegherà la procedura.
Ovviamente per determinare il residuo debito del finanziamento al momento del licenziamento andrà richiesto il conteggio estintivo dove verrà riportato l’ammontare del debito al netto degli interessi non maturati.